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TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

Novità anno 2016

Di seguito le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:

  • TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull`abitazione principale.
  • Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
  • TASI Immobili Merce: viene ridefinito il valore per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati e regolarmente dichiarati) con aliquota all`1 per mille.  

 

Aliquote TASI 2017

Legge di stabilità



A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l`Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone di:

  • IMU - Imposta Municipale propria
  • TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili
  • TARI - Tassa sui rifiuti

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) che è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) e copre i costi che il Comune sostiene per la pubblica illuminazione, polizia municipale, protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, spese di cattura e mantenimento animali randagi, ecc.
Con Delibera C.C. n. 17 del 21/05/2014 sono state approvate le aliquote per l`anno 2014.

CHI PAGA E LE RISPETTIVE ALIQUOTE: 
• aliquota 2,5 per mille:

  • abitazione principale e pertinenze della stessa, nei limiti indicati dalla normativa IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari
    assimilate all’abitazione principale;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• aliquota 1 per mille:

  • per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

• aliquota 2 per mille:

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

• aliquota nella misura di 0 punti percentuali:

  • per tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell’ 1,06%.


QUANDO E COME PAGARE:

• 16 giugno prima rata di acconto (il 50% dell`importo annuo dovuto);
• 16 dicembre seconda rata a saldo.
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il mod. F24 (disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Gavorrano oppure da quello dell`Agenzia delle Entrate).
In sede di compilazione del modello F24 bisogna indicare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” quanto segue:
• nello spazio “codice ente/codice comune”: D948;
• nello spazio “ravv”: barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
• nello spazio “acc”: barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
• nello spazio “saldo”: barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione barrare entrambe le caselle;
• nello spazio “numero immobili”: indicare il numero degli immobili cui il pagamento si riferisce;
• nello spazio “anno di riferimento”: indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso si opti per la compilazione del modello F24 semplificato occorre compilare anche lo spazio “sezione” indicando “EL”.

MODALITA` DI CALCOLO:

Per il calcolo si procede come per l`IMU.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l`arrotondamento all`unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 3,00 di imposta annua.
Con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, sono stai istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili - TASI:

CODICE COMUNE DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
D948 TASI - abitazione principale e relative pertinenze 3958
D948 TASI - fabbricati rurali 3959
D948 TASI - aree fabbricabili 3960
D948 TASI - altri fabbricati 3961

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento TASI approvato con delibera C.C. n. 16 del 21/05/2014.

 

Scarica la documentazione:

Regolamento Tasi

Delibera approvazione Aliquote TASI

Delibera di approvazione regolamento TASI

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