Si invitano i contribuenti a prenderne visione e, ove necessario, a trasmettere le dichiarazioni richieste entro i termini indicati.
Art. 12 – Criteri per il calcolo del tributo su utenze domestiche particolari
Per alcune categorie di utenze domestiche, il calcolo del numero di occupanti sarà effettuato come segue, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente che attesti una situazione più favorevole:
Categorie interessate:
- Soggetti non residenti nel Comune.
- Soggetti residenti all’estero.
- Soggetti residenti nel Comune in un’altra unità abitativa (alloggi tenuti a disposizione).
- Enti diversi dalle persone fisiche.
Schema di calcolo in base ai metri quadrati calpestabili dell’immobile:
- Da 0 a 65 m²: 1 occupante
- Da 65,01 a 95 m²: 2 occupanti
- Da 95,01 a 200 m²: 3 occupanti
- Da 200,01 a 400 m²: 4 occupanti
- Da 400,01 a 600 m²: 5 occupanti
- Oltre 600 m²: 6 occupanti
Alternativa: Se l’immobile non è locato neppure saltuariamente, il contribuente può dichiarare il numero di componenti del proprio nucleo familiare, utilizzando il modello predisposto (art. 18 bis). Tale dichiarazione sarà valida solo se il numero risultante è inferiore a quello dello schema sopra riportato.
Art. 14, comma 2 – Riduzioni del tributo in base alla distanza dai cassonetti
Sono previste riduzioni del tributo per gli immobili distanti dai punti di conferimento dei rifiuti, applicate secondo le seguenti modalità:
- Riduzione del 20%: distanza compresa tra 500 m e 1.000 m.
- Riduzione del 40%: distanza compresa tra 1.000 m e 3.000 m.
- Riduzione del 50%: distanza oltre 3.000 m.
Art. 18 bis – Dichiarazione del nucleo familiare per immobili a disposizione
I contribuenti possono dichiarare il numero di componenti del proprio nucleo familiare per immobili tenuti a disposizione e non locati, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio.
Obblighi e scadenze:
- La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche in caso di parità di condizioni.
- Scadenza per il primo anno di applicazione: 28 febbraio 2025.
- Scadenza per gli anni successivi: 31 gennaio.
- Per eventuali subentri in corso d’anno, il dato può essere comunicato nelle annotazioni del modello TARI.
- In caso di omessa o infedele dichiarazione a partire dal 2025, il tributo sarà calcolato applicando lo schema di corrispondenza indicato all’art. 12.
Art. 29 – Norme transitorie per la dichiarazione della distanza dai cassonetti
- Per il primo anno di applicazione, i contribuenti già soggetti a TARI e aventi diritto all’agevolazione riceveranno automaticamente la prima fascia di riduzione del 20%.
- I contribuenti che abbiano già dichiarato in passato una distanza maggiore dai cassonetti (oltre 1.000 o 3.000 m) possono richiedere una riduzione più favorevole presentando un modello di variazione TARI entro il 30 novembre 2025.
Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Gavorrano.
I moduli di dichiarazione sono disponibili presso l’Ufficio e scaricabili dal seguente link: