Il Sindaco informa gli elettori
1. che sono affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
2. che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,
che sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione:
a) una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano con l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Quando sulla tessera elettorale dell’elettore non sia è inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
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