Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 21/06/2013, n°69»Art. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

Art. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

In vigore dal 21 Agosto 2013

  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Condivisione social network
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
Agenzia per l'Italia Digitale
Matomo
Accetta
Rifiuta