Con propria ordinanza n° 34 del 24/02/2025, il Sindaco ha stabilito:
1. il divieto di coltivazione delle fave (vicia faba) nel raggio di metri 300, in linea d’aria, dall'abitazione dove ha la residenza il bambino affetto da favismo sita in Via G. Finetti n.47;
2. il divieto di coltivazione delle fave (vicia faba) nel raggio di metri 300, in linea d’aria dai luoghi abitualmente frequentati dal bambino, ovvero da via Vespucci n. 3 di Bagno di Gavorrano ove risiede la nonna materna, da via Tarantelli n. 7/A di Bagno di Gavorrano ove risiedono i nonni paterni e dalla Chiesa di Bagno di Gavorrano situata in via Varese, dalle scuole medie di Gavorrano site in via delle Scuole.
3. ai titolari delle attività commerciali di Gavorrano e di Bagno di Gavorrano sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche che private, ricadenti nell’area individuata, che servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, di darne corretta pubblicità a mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30x40 con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono esposte fave fresche sfuse”. Tale cartello dovrà essere collocato ben in vista sia all’ingresso per il pubblico, sia nel settore di vendita;
4. ai produttori/venditori (di ortaggi di propria produzione) ed ai commercianti ambulanti di prodotti ortofrutticoli, che svolgono la loro attività nel perimetro individuato dalla presente, di esporre il legume solo se posto in confezioni ermeticamente sigillate;
5. che siano spianate, rimosse e/o distrutte tutte le coltivazioni di fave presenti entro l’ambito territoriale di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
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