L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
A cosa serve
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
Chi può richiederla
Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell`Anagrafe degli Italiani Residenti all`Estero (AIRE), purchè in possesso dei requisiti richiesti.
Come e quando richiederla
Direttamente presso i nostri sportelli nei giorni ed orari di apertura al pubblico, compilando l`apposito modulo (vedi allegato).
Costi
Il problema della residenza temporanea ai fini del congedo per l`assistenza a protatori di handicap per gravi e documentati motivi famigliari
L’art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l’assistenza ai portatori di handicap grave. L’impianto normativo individua nel concetto di “convivenza” il presupposto per l’attribuzione del beneficio, sul quale l’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:
Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
L`istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall`art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall`art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell`anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l`iscrizione anagrafica" quali per esempio:
L`utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.
Rimane il fatto che l`ufficiale d`anagrafe non deve gestire l`anagrafe in funzione delle "conseguenze" che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull`iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici ma non per questo tale circostanza deve condizionare l`operato dell`ufficiale d`anagrafe. Detto in altri termini, se l`applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc. non per questo l`ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell`anagrafe.
In sintesi: l`istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente per motivi di assistenza quando si tratti di trasferimenti all`interno dello stesso comune.