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Carte di identità

A seguito dell`entrata in vigore della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), la carta di identità cartacea viene rilasciata solo ed esclusivamente:

  1. rinnovo del documento a persona impossibilitata a recarsi negli uffici comunali per ragioni di salute;
  2. viaggio all`estero in data immininte (da documentare con prenotazione aerea o simili);
  3. visita medica per accertamento/controllo invalidità in data immininte (da documentarsi con convocazione della commissione medica)
  4. altre particolari urgenze da documentare secondo il caso

Inoltre si dovrà obbligatoriamente procedere al rilascio del documento cartaceo ogni qualvolta non sia possibile rilasciare la carta di identità elettronica. Attualmente infatti il sistema nazionale non consente i rilascio della CIE agli iscritti AIRE (anagrafe italiani residenti all`estero) ed in caso di particolari anomalie.

Con l`entrata in vigore della L.35/2012 i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. 

La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l`entrata in vigore della predetta legge.

Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Per maggiori informazioni contattare l`ufficio al numero 0566/843111.
 

IMPORTANTE:

  1. La carta di identità non deve essere plastificata
  2. La carta d`identità non è valida per l`espatrio solo quando è espressamente indicata la dicitura "NON VALIDA PER L`ESPATRIO" nella 4° pagine del documento stesso.


AGGIORNAMENTO SU DOCUMENTI INDIVIDUALI PER ESPATRIO MINORI
  

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che, a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Tale data costituisce il termine ultimo per l`applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n° 2252/2004 che prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

In sede di rilascio di passaporto, al fine di assicurare ulteriori garanzie nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario - anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli illegittimi affidati ad un solo genitore - ottenere l`assenso di entrambi i genitori.

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