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Pratiche di residenza

Cos`è la residenza anagrafica?
la residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell`ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l`elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all`ufficiale dell`anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l`iscrizione nell`anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l`ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall`avvenuto trasferimento, a sua volta, l`ufficio ha l`obbligo per mezzo di ufficiali apposti a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d`uso, ecc. il tutto, servirà per legittimare l`occupazione dell`immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza, i quali eseguiranno degli accertamenti.
Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica
Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale.

Quali sono le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale ?

  • il trasferimento di residenza da altro comune, dall`estero o verso l’estero;
  • la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
  • il cambio diabitazione all’interno dello stesso Comune.

Entro quando devono essere comunicate le variazioni all`Ufficio Anagrafe?
dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune. Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo del possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione.

Come possono essere fatte le domande di variazione anagrafica?
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l`autore sia identificato dal sistema informatico con l`uso della Carta d`identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l`individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d`identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le domande possono essere presentate agli sportelli dell’Anagrafe in P.zza B. Buozzi 16  oppure presso l’Ufficio Protocollo nella stessa sede.

Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:


E-MAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RACCOMANDATA
Ufficio Anagrafe Comune di Gavorrano -  Piazza B. Buozzi, 16 - 58023 Gavorrano

Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa?
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste?
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Quali controllo vengono fatti?
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.  Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere art. 10 bis della L. n.241/1990); l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l`iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l`iscrizione nella propria anagrafe, come se l`iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Stati di famiglia separati
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclisivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell`abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di resdienza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è necessario presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova resdienza del minore (vedi modello allegato).
L`ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l`avvio del procedimento di cui all`art.7 dellla L. n.241/1990.

Costi
Le variazioni nell`anagrafe della popolazione non comportano alcun costo a carico del cittadino.

TARI
Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all`interno del Comune, se nell`abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. La dichiarazione deve essere presentata all’ufficio Tributi sito nel Municipio.
Tari è l`acronimo di Tassa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari e` il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Vai alla MODULISTICA relativa ai cambi di residenza in tempo reale

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